Le bugie di Renzi, ovvero "Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino!"

Renzi e tutto il PD schierato con lui, mente. Mente spudoratamente!

Dopo essersi opposto con forza alle richieste interne di restituire agli elettori il voto per il Senato, si è reso conto che deve tentare il tutto per tutto per sperare di vincere.
E così, si mette a raccontare che i Senatori saranno eletti direttamente dai cittadini .... e fa vedere il fac-simile di scheda elettorale.
Anche se c'è  vuole disperatamente credere a Renzi, si tratta di una minoranza (a cui comunque dedico questo post, io ho sempre fiducia...).
La maggior parte delle persone con cui ho parlato oggi, invece,aveva chiaramente capito che Renzi non solo li stava asfissiando, ma che li voleva prendere per i fondelli. E quindi votavano NO.
Ma dato che penso che sia importante votare con la testa e non con la pancia, ho spiegato (ed era facile) che se anche Renzi volesse fare una Legge che preveda l'elezione diretta dei Senatori, non potrebbe. Quella legge sarebbe incostituzionale.
Infatti, l'art. 57 infatti oltre a prevedere che il senato rappresenterà le istituzioni territoriali (le istituzioni, badate bene, non le regioni intese come "territori",  al secondo comma prevede che i Consigli regionali eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti.
L'ultimo comma prevede che con legge approvata da entrambe le Camere sono definite le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubbli­ca tra i consiglieri e i sindaci.
Ma queste modalità non possono prescindere dal fatto che dovranno essere i consigli regionali ad eleggerli.
Per chi avesse dei dubbi, l'abrogazione dell'art. 58 glieli toglie definitivamente. L'art. 58 infatti prevedeva l'elezione dei Senatori a suffragio univer­sale e diretto dagli elettori 
Insomma Renzi ed i renziani, mentono spudoratamente. Basta un poco di amor proprio per verificare e votare NO.
Carlo 

Art 57
Art 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresen­tativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere no­minati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli del­le Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di tre­centoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Abrogato

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
Nessuna Regione può avere un nume­ro di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa appli­cazione delle disposizioni del preceden­te comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

La ripartizione dei seggi tra le Regio­ni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, qua­le risulta dall’ultimo censimento gene­rale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 


La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati elettiin conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candi­dati consiglieri in occasione del rin­novo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubbli­ca tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attri­buiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. 


Art 58
Art 58
I senatori sono eletti a suffragio univer­sale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Abrogato

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Abrogato


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