Riforma costituzionale - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Dopo la prima parte "Cosa rappresentano i Senatori"  e dopo la seconda "Non serve essere eletti per governare" torno sull'art 70

Parte terza: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
La funzione legislativa dell'art. 70.
E' uno di quegli articoli che interessa di più, non solo perché mal fatto (vedi)
Ho provato a sciogliere i rimandi fatti dall'art .70, rendendoli espliciti.

art 70  
La versione precedente dell'art. 70 si limitava a: "La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere"


Nuova versione
La funzione legislativa è esercitata col­lettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
e soltanto per le leggi di attuazione delle dispo­sizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche
referendum popolari, 
le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, 
per le leggi che determinano l’ordinamen­to
la legislazione elettorale
gli organi di governo
le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolita­ne e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni

per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazio­ne dell’Italia alla formazione e all’at­tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di in­compatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma,
e per le leggi di cui agli articoli
57, sesto comma,
modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubbli­ca tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva 
80,secondo periodo, 
leggi che autorizzano la rati­fica dei trattati relativi all’appartenen­za dell’Italia all’Unione europea
114, terzo comma, 
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordi­namento. 
116, terzo comma, 
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
let­tere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, 
m), limitatamen­te alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali,
 n), o), limitata­mente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professio­nale, 
q), limitatamente al commercio con l’estero, 
s) u), limitatamente al governo del territorio, 
possono esse­re attribuite ad altre Regioni, con leg­ge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, pur­ché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di in­tesa tra lo Stato e la Regione interessata. 
117, quinto e nono comma, 
formazione degli atti norma­tivi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accor­di internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di pro­cedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del po­tere sostitutivo in caso di inadempienza.

Nelle materie di sua competenza la Re­gione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disci­plinati da leggi dello Stato. 
119, sesto comma, 
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Pos­sono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regio­ne sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 
120, secondo comma, 
Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitanedelle Pro­vince autonome di Trento e di Bolza­no e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazio­nali o della normativa comunitaria op­pure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuri­dica o dell’unità economica e in parti­colare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri­toriali dei governi locali. 
La legge defi­nisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei tito­lari di organi di   governo regionali e lo­cali dall’esercizio delle rispettive fun­zioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente. 
122, primo comma, 
Il sistema di elezione e i casi di ineleggi­bilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta re­gionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regio­ne nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Re­gione. La legge della Repubblica sta­bilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
e 132, secondo comma. 
Si può, con l’approvazione della mag­gioranza delle popolazioni e del Co­mune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne faccia­no richiesta, siano staccati da una Re­gione e aggregati ad un’altra.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi appro­vate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Ca­mera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dal­la Camera dei deputati è immedia­tamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi compo­nenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. 
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronun­ciata in via definitiva, la legge può es­sere promulgata. 

L’esame del Senato della Repubbli­ca per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma,
                          
e 132, secondo comma. 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle mi­noranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrut­turaledi programmazione e   organiz­zazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
salva l’au­tonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di pro­mozione del diritto allo studio, anche universitario;
in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggi­stici, di valorizzazione e organizza­zione regionale del turismo, di rego­lazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle re­lazioni finanziarie tra gli enti territo­riali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e lo­cali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. 

è di­sposto nel termine di dieci giorni dal­la data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modifica­zioni proposte dal Senato della Re­pubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

In sintesi: una vera sintesi pare impossibile...Ogni cosa locale e molte cose europee sono anche del Senato. Così come leggi costituzionali, elettorali ecc.
Ma anche (il "ma anche" è voluto...) per ogni legge approvata dalla Camera, il Senato può chiederla di esaminarla.
Basta 1/3 dei Senatori. 
In ogni caso, 95 persone da voi non elette e che conoscerete più o meno quanto oggi conoscete i consiglieri della vostra Provincia o Città metropolitana, legifereranno un po' su tutto. 
Carlo

Posta un commento

0 Commenti